bozza contratto via mail

CONTRATTO D’EROGAZIONE SERVIZI TELEMATICI
mod. 1.0 rev. 1 del 10/03/2018
DOMANDA DI CONVENZIONE PER I SERVIZI TELEMATICI BROKERISSIMO POINT
Il sottoscritto/a [NomeeCognome]
in qualità di rappresentante legale della società/ditta di seguito indicata, declina i propri dati personali e quelli inerenti il punto vendita oggetto della richiesta dichiarando che sono corretti e veritieri, consapevolmente delle norme penali che sanzionano le dichiarazioni mendaci (art. 494 /496 cp). Formula la presente proposta di contratto con oggetto la commercializzazione di ricariche telefoniche, servizi web e telematici, alle condizioni generali poste di seguito sul retro dello stesso, dichiarando di aver letto ed accettato integralmente validandole per iscritto. La presente proposta,dopo la sottoscrizione, può rimanere in attesa di perfezionamento per un periodo max di 15 giorni.
Forma Giuridica:[FormaGiuridica]


Denominazione/Ragione Sociale:[RagioneSociale]


SEDE LEGALE
Indirizzo [SedeSociale] Nº. Civico [NumeroCivico]

CAP [cap] Città [Citt] Prov. [Prov]

P. Iva: [piva] C. Fisc. [cfisc]

Tel [tel] Fax [fax] PEC [pec]

E-mail [email] Cell. [Cell]

SEDE OPERATIVA
INSEGNA [insegna] [lesedicoincidono]

Indirizzo [Indirizzosedeoperativa] Nº. Civico [NumeroCivicosedeoperativa]

CAP [capsedeoperativa] Città [Cittsedeoperativa] Prov.[Provsedeoperativa] Cell. [cellsedeoperativa]

Tel [telsedeoperativa] Fax [faxsedeoperativa] E-mail [mailsedeoperativa]

[/lesedicoincidono]
TIPOLOGIA APPARATO – CONDIZIONI COMMERCIALI (Tutti gli importi sotto indicati si intendono iva esclusa)
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(contributo attivazione e licenza d’uso) [costoaffiliazioneweboffice] (contributo attivazione e licenza d’uso) [costoaffiliazionebasic] (contributo attivazione e licenza d’uso) [costoaffiliazionebasicplus] (contributo attivazione e licenza d’uso) [costoaffiliazioneclassic]
MATERIALE AGGIUNTIVO
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MATERIALE PUBBLICITARIO
[sceltamateriale]
€ [costorollup] * 1 Roll up € [costositoweb] * 1 Sito Web € [costokitgrafico] Il kit è composto da: 5.000pz. Flyer A5, 20pz. Adesivi, 200pz. Bigliettini da visita
MODALITÀ DI PAGAMENTO – SPESE – TEMPI
METODO DI PAGAMENTO Carte di credito Bonifico bancario Paypal SPESE Nessuna Nessuna Nessuna TEMPI DI ACCREDITO BORSELLINO Immediato come indicato a tergo (art.5) Immediato PAGAMENTO EFFETTUATO – MODALITÀ Online / Call center / Fax ai numeri indicati Presso il proprio istituto / fax ai numeri indicati Online / fax ai numeri indicati
NOTE DEL COLLABORATORE INCARICATO E FIRMA CLIENTE
REFERENTE COMMERCIALE: [Web] Web[/Web] [Agente] Agente: [nomeAgente][/Agente] [Skin] Skin: [nomeSkin][/Skin]
Note: [notecollaboratore]
Luogo e data [Luogo1] [giorno1]/[mese1]/[anno1] Timbro e firma del richiedente
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003 Nº 196
1. Prendo atto che ai sensi del D.Lgl. 30 giungo 2003, Nº 196, i miei dati personali, contenuti nella formazione del rapporto contrattuale, saranno oggetto di trattamento informatico per: a) adempimenti di legge connessi alle norme civilistiche e contabili; b) gestione amministrativa del rapporto; c) informazione su future iniziative tramite l’invio di materiale illustrativo e comunicazioni commerciali tramite l’uso di dispositivi automatici di chiamata di fax o via web; d) verifica della soddisfazione degli utenti e analisi di mercato. 2. Prendo atto che il titolare del trattamento dei dati è il Titolare di sistema società Brokerissimo di Andrea Guerra e che potrò chiedere di conoscere il nominativo del/iresponsabile/i della società, nonché di accedere ai miei dati per conoscerli, verificare l’utilizzo o ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l’aggiornamento o la rettifica d’integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, scrivendo alla Società. 2. Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, DICHIARA: a) Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; b) Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
[consenso1] al trattamento indicato Timbro e firma del richiedente
SOTTOSCRIZIONE DELL’INTERO CONTRATTO E DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO A TERGO RIPORTATE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l’Esercente dichiara di approvare espressamente e, dopo attenta lettura del loro contenuto, le clausole e i paragrafi retro riportati, quali: TERMINALE POS E SISTEMA – CORRISPETTIVO – PLAFOND E MODALITÀ DI PAGAMENTO – FORNITURA – DURATA E RECESSO – CLAUSOLE FINALE ED ARBITRATO Art. 2. 2. (danneggiam. e/o malfunz. del Terminale P.O.S.) Art. 7. 2. (sospensione al sistema di accesso dei servizi) Art. 2. 4. (Sospensione dei servizi) Art. 7. 3. ( indennità) Art. 4. 2. (variazione del corrispettivo) Art. 9. (durata e recesso del contratto) Art. 5. (Plafond, pagamento ricariche tempi e penali) Art. 10. (diritto di recesso e cessione) Art. 7. 1. (rapporti con l’OP) Art. 10.5. (foro esclusivo – arbitraggio)

Luogo e data [Luogo2] [giorno2]/[mese2]/[anno2] Timbro e firma del richiedente
 
CONTRATTO D’EROGAZIONE SERVIZI TELEMATICI mod. 1.0 rev. 1 del 10/03/2018
1- PREMESSE: A) Brokerissimo di Andrea Guerra è un’azienda che, tra gli altri, opera nel settore della commercializzazione e distribuzione di servizi telematici ed è proprietaria del sistema integrato ‘BROKERISSIMO POINT’. Relativamente ai servizi di pagamento, gli stessi sono erogati in partnership con Istituti di pagamento abilitati ed autorizzati ai sensi della Direttiva Europea sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE) anche nota come PSD (Payment Services Directive) e successive modifiche. B) L’ESERCENTE, da ora identificato anche come “CLIENTE”, “PARTNER” e/o “COLLABORATORE“, intende collaborare con Brokerissimo di Andrea Guerra, da ora denominata anche “SOCIETÀ” o “IMPRESA”, per la commercializzazione di ricariche telefoniche ed altro. Art. 1. OGGETTO1.1. L’Esercente assume l’incarico da Brokerissimo di Andrea Guerra di svolgere il Servizio. Questo consiste nella distribuzione ai Clienti di traffico pre-pagato di uno o più Operatori telefonici e di altri servizi o beni che dovessero essere distribuiti e messi a disposizione del PARTNER , in conformità alle istruzioni della SOCIETÀ e le norme di legge. Il Servizio sarà svolto dal PARTNER con organizzazione propria e sopportando il relativo rischio d’impresa. Il Contratto non comporta alcuna forma di società, associazione in partecipazione o altra modalità di esercizio associato dell’attività d’impresa tra la SOCIETÀ e l’ESERCENTE e non costituisce licenza del marchio “Brokerissimo Point”. Il CLIENTE dichiara di possedere tutte le licenze, autorizzazioni, nulla osta, permessi, iscrizioni, titoli, ecc., necessari per eseguire le attività oggetto del presente Contratto. Il CLIENTE dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 15 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 e successive modifiche. 1.2. L’Esercente si impegna a non concludere con terzi concorrenti della SOCIETÀ contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli previsti nel presente Contratto se non espressamente autorizzato. Brokerissimo di Andrea Guerra in tal caso potrà recedere dal contratto con effetto immediato. Art. 2. TERMINALE Web-P.O.S. E SISTEMA BROKERISSIMO POINT2.1. L’Esercente potrà erogare i servizi che la SOCIETÀ mette a disposizione tramite licenza d‘uso concessa per l’utilizzo della piattaforma web denominata BROKERISSIMO POINT. All’Esercente sarà attivato un Terminale WEB-Pos munito di credenziali user e password. La Società per i servizi messi a disposizione del Cliente, relativi alla gestione ed utilizzo del portale web della piattaforma non è responsabile nei suoi confronti per controversie legali, civili, amministrative, danni indiretti, specifici, incidentali (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: danni in caso di impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita o corruzione dei dati, cattiva e/o non corretta tenuta delle credenziali di accesso (user e password), danni di immagine, interruzioni dell’attività o simili), causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare i servizi messi a disposizione compresi all’ipotesi di responsabilità dovuta alla violazione di contratto, negligenza o altro, salvo i casi di dolo o colpa grave. Resta inteso che l’ESERCENTE, nel caso di malfunzionamento della Piattaforma BROKERISSIMO POINT Web, non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento per il periodo in cui il Terminale WEB-Pos non potrà essere utilizzato dall’ESERCENTE 2.2. A nessun titolo l’utilizzo del Terminale WEB-Pos potrà essere consentito a terzi estranei all’ESERCENTE, salvo consenso scritto della SOCIETÀ. 2.3. Al PARTNER è fatto divieto di concedere in uso a terzi a qualsiasi titolo il sistema BROKERISSIMO POINT. Il PARTNER in caso di recesso del presente Contratto s’impegna a restituire ogni segno distintivo caratterizzante il rapporto tra le Parti. In caso di malfunzionamenti, erronei erogazioni dei servizi e/o qualsivoglia anomalia riscontrata il PARTNER s’impegna a dare tempestiva comunicazione scritta all’IMPRESA. La stessa potrà sospendere l’erogazione dei servizi per motivi di insoluti, di sicurezza aziendale, per eventuale attività fraudolenta o illecita posta in essere ai danni dell’IMPRESA o qualora si verifichino erogazioni di servizi anomali rispetto al flusso medio del punto vendita. In tali casi la SOCIETÀ si riserva il diritto di impedire al Partner l’accesso al proprio centro servizi senza preavviso per le opportune verifiche. Art. 3. PRESTAZIONE DI SERVIZI • 3.1 L’Esercente commercializzerà il Servizio nel rispetto delle istruzioni impartite dalla SOCIETÀ tenendo una condotta conforme alla buona fede ed improntata alla fattiva collaborazione, impegnandosi altresì al rispetto delle disposizioni di legge relative all’attività svolta. 3.2. L’Esercente in particolare si obbliga a: 3.2.1. commercializzare il Servizio con la massima professionalità, assicurando il rispetto delle procedure e degli standard qualitativo concordati dalle Parti in modo continuativo, durante l’orario di apertura dell’esercizio, prestando la necessaria assistenza del pubblico; 3.2.2. partecipare ai corsi di aggiornamento tenuti dalla SOCIETÀ e relativi alle caratteristiche del Servizio; 3.2.3. esporre e distribuire all’interno dell’esercizio solo il materiale promozionale autorizzato inerente il Servizio; 3.2.4. non modificare i prezzi di vendita al pubblico delle Ricariche e altri servizi; 3.2.5. segnalare tempestivamente alla SOCIETÀ problemi tecnici e/o malfunzionamenti nell’utilizzo del WEB-Pos. 3.3. L’IMPRESA s’impegna a: 3.3.1. fornire l’operatività delle transazioni effettuate dal PARTNER. Permettere al PARTNER la visualizzazione e stampa del resoconti, evidenze contabili per periodo nonché interrogazioni storiche dei flussi a ½ del sito www.brokerissimo.com/; 3.3.2. fornire eventuale assistenza tecnica online. La sostituzione o modifica per qualsivoglia motivazione delle credenziali d’accesso in piattaforma è gratuita ed è a carico della SOCIETÀ, ogni altra richiesta di variazione dati (es: ragione sociale, indirizzo, mail, partita IVA, recapiti telefonici, ecc.) sarà a titolo oneroso ed economicamente quotata dalla SOCIETÀ e comunicata al PARTNER per iscritto. Art. 4. CORRISPETTIVO • 4.1. Per la commercializzazione del Servizio, la SOCIETÀ riconosce all’Esercente i corrispettivi pubblicati sul sito internet accessibile tramite l’utilizzo di username e password o determinati di volta in volta nei singoli accordi di servizio, rilasciati all’Esercente il quale dichiara di aver visto e accettato. 4.2. La SOCIETÀ avrà facoltà di modificare in qualsiasi momento e a sua insindacabile discrezione l’importo dei corrispettivi spettanti all’Esercente (listino). Qualora la modifica riduca considerevolmente il corrispettivo precedentemente spettante all’Esercente, quest’ultimo avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto dandone comunicazione scritta alla SOCIETÀ tramite raccomandata a/r entro 15 (quindici) giorni dalla modifica dei listini. Art. 5. PLAFOND E PAGAMENTO DEI SERVIZI • 5.1. – L’Esercente potrà distribuire Ricariche ed erogare tutti i servizi nel limite dell’importo risultante su proprio borsellino virtuale (di seguito il “Plafond”). Tale importo viene determinato e corrisposto alla SOCIETÀ: o in via anticipata (di seguito il “Prepagato”), mediante posta o bonifico bancario o tramite FIDO concesso previo rilascio di garanzia fideiussoria prevista al successivo art. 6. L’ESERCENTE potrà, in ogni momento, verificare in piattaforma l’importo del proprio plafond. 5.2. Il PARTNER per estinguere i documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, ecc.) emessi dall’IMPRESA e per caricare il Plafond prepagato Servizi potrà utilizzare le seguenti modalità: a) tramite bonifico bancario intestato a Andrea Guerra IBAN IT06J0760105138263009763013. I canoni periodici di manutenzione, ove previsti, saranno addebitati in automatico sul Plafond disponibile. 5.3. L’Esercente per poter disporre sul suo Plafond l’accredito dell’importo del versamento effettuato, dovrà inviare copia leggibile del bonifico attraverso apposita procedura on line disponibile in piattaforma (area riservata cliente). Gli importi fatti pervenire con modalità bonifico bancario, per motivi legati alle frodi, alle leggi bancarie sulla revocabilità delle disposizioni dei bonifici, all’antiriciclaggio, ai necessari controlli, ed altri obblighi cui la Società è sottoposta, potranno essere accreditati entro 48 ore dal ricevimento della richiesta in procedura e comunque dopo aver visualizzato l’importo dell’accredito sul conto della SOCIETÀ. Qualora l’accredito venga eccezionalmente concesso anticipatamente ai tempi indicati, e per qualsiasi motivo, tale pagamento risultante dal documento inviato non andasse a buon fine, la SOCIETÀ sarà suo malgrado costretta ad applicare una penale pari al doppio dell’importo con un minimo di € 200,00 oltre gli interessi moratori al tasso indicato nell’art. 5., 1° cm, del D. Lgl n°. 231/2002 e la sospensione dei servizi.5.4. I versamenti effettuati dal PARTNER saranno considerati in conto deposito e non produttivi di interessi. Il PARTNER potrà utilizzare i servizi di cui al presente Contratto limitatamente ed esclusivamente al Plafond che gli sarà costituito con i versamenti effettuati all’IMPRESA. 5.5. I compensi spettanti (AGGI) ed i movimenti effettuati saranno consultabili dall’apposita pagina della piattaforma Web (lista movimenti). 5.6 – In caso di apparecchio WEB-Pos, l’ESERCENTE verserà alla SOCIETÀ, per l’attivazione e licenza d’uso del terminale WEB-Pos di cui all’art. 2. del presente Contratto, gli importi meglio specificati nella sezione “TIPOLOGIA APPARATO- condizioni commerciali”. Resta inteso che l’apparecchio WEB-Pos rimane di proprietà della SOCIETÀ. In caso di ritardi od omissioni nei pagamenti, sull’importo dovuto alla SOCIETÀ matureranno automaticamente interessi moratori al tasso indicato nell’art. 5., 1° cm, del D. Lgl n°. 231/2002. Art. 6. GARANZIE A garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni in forza del presente contratto, nessuna esclusa, l’ESERCENTE che ha scelto di attivare la modalità di pagamento postpagato dovrà richiedere da apposita procedura on line in piattaforma servizi l’attivazione della polizza fideiussoria con nostra Società assicurativa partner, valida esclusivamente per il modulo “Servizi di pagamento” . Dopo aver ricevuto l’esito positivo e quindi la validazione della garanzia da parte della società assicurativa partner, Brokerissimo di Andrea Guerra abiliterà la funzione POSTPAGATO sulla piattaforma web nei limiti della garanzia sottoscritta dall’ESERCENTE con la Compagnia d’assicurazione. IL PARTNER che ha attivato la garanzia assicurativa è obbligato al pagamento entro le ore 12 del giorno successivo per quanto usufruito in postpagato nella giornata precedente. La SOCIETÀ potrà bloccare accesso ai servizi in caso di mancato pagamento nei tempi stabiliti fino alla ricezione delle somme (plafond negativo utilizzato). In caso di mancato pagamento la SOCIETÀ avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto con l’ESERCENTE, sospenderà immediatamente l’erogazione dei Servizi ed attiverà il sinistro presso la COMPAGNIA Assicurativa partner. Art. 7. FORNITURA DEI SERVIZI • 7.1. L’Esercente riconosce e dà atto che il presente Contratto è risolutivamente condizionato all’esistenza di un accordo tra la SOCIETÀ e gli operatori telefonici e/o fornitori di servizi vari (di seguito gli “OP”), sicché, ove per qualsiasi motivo, tale accordo richieda la modifica o la cessazione del presente Contratto, la SOCIETÀ avrà facoltà di modificare o risolvere il presente Contratto senza che l’ESERCENTE possa reclamare alcunché. L’ESERCENTE riconosce e prende atto, rinunciando sin d’ora espressamente a qualsiasi eccezione verso la SOCIETÀ, che gli OP potranno in qualsiasi momento modificare e/o sopprimere uno o più servizi forniti alla SOCIETÀ. L’ESERCENTE acconsente a che gli OP o la SOCIETÀ stessa effettuino in ogni momento, anche attraverso terzi incaricati, verifiche e controlli sull’attività di erogazione del Servizio svolta nell’esercizio. L’ESERCENTE si impegna a prestare la massima collaborazione per il proficuo svolgimento delle verifiche, fornendo altresì – anche attraverso i propri dipendenti – tutti gli ausili necessari per lo svolgimento delle medesime. 7.2. In ogni caso la SOCIETÀ non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi soppressione , sospensione, interruzione, ritardo, o errore nella fornitura dei servizi, tranne per il caso di dolo o di colpa grave. 7.3. In nessun caso la cessazione del presente Contratto ovvero il compimento di frodi informatiche da parte d terzi darà diritto all’ESERCENTE di pretendere dalla SOCIETÀ alcuna indennità o risarcimento. Art. 8. RISERVATEZZA Tutte le informazioni inerenti il presente Contratto e/o successivi Accordi, comunicate tra le Parti verbalmente e per iscritto, e /o con qualunque altro mezzo, nonché tutti i dati derivati dall’elaborazione delle stesse, saranno considerati strettamente riservati e pertanto non dovranno essere divulgati. Art. 9. DURATA E RECESSO DEL CONTRATTO • 9.1 Il presente Contratto ha validità annuale e si rinnova automaticamente. Le parti hanno facoltà di disdetta in qualunque momento previa comunicazione a ½ PEC e/o raccomandata A.R.. Con la risoluzione del presente Contratto avranno termine anche le appendici e i relativi Accordi di Servizio e sarà reso tra le Parti, solo ed esclusivamente, quanto dovuto in esecuzione delle Attività fino alla data del recesso medesimo. Il contratto si intende altresì risolto automaticamente qualora l’Esercente non movimenti servizi per più di 120 gg. In tal caso l’account sarà automaticamente bloccato dalla piattaforma e il saldo disponibile acquisito. Tuttavia si può richiedere la riattivazione dell’account previo pagamento di un contributo di € 150,00 oltre IVA e il conseguente ripristino del plafond precedentemente acquisito. Quanto previsto nel presente articolo trova applicazione anche per la risoluzione dei singoli Accordi di Servizio. 9.2. Il PARTNER manifesta sin da ora il proprio consenso all’eventuale cessione del presente Contratto e/o dei relativi accordi da parte dell’IMPRESA ad una propria SOCIETÀ controllata controllante e/o collegata e/o a TERZI. Pertanto l’IMPRESA, in qualunque momento potrà liberamente cedere il presente Contratto e/o relativi Accordi ad una propria SOCIETÀ controllata, controllante, collegata e/o a TERZI senza la necessità di alcun ulteriore consenso da parte del PARTNER. Altresì, le parti concordano che, nell’ipotesi di cessione da parte del PARTNER del punto vendita di cui in premesse, anche il presente Contratto e i relativi accordi di Servizio s’intenderanno automaticamente volturati al nuovo PARTNER se in possesso dei requisiti richiesti dall’IMPRESA. 9.3. Sarà motivo di recesso immediato l’utilizzo improprio di loghi e segni distintivi di Brokerissimo di Andrea Guerra e dei suoi Partner senza la preventiva autorizzazione scritta, fatti salvi i danni da quantificare nelle opportune sedi giudiziarie. Art. 10 CLAUSOLE FINALI – ARBITRATO • 10.1 L’Esercente è autorizzato esclusivamente alla vendita diretta al consumatore finale e non è autorizzato alla distribuzione dei Prodotti tramite altri intermediari. 10.2. L’ESERCENTE non è autorizzato a trasferire e/o cedere, anche parzialmente, i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto, senza il previo consenso scritto della SOCIETÀ. 10.3. Qualsiasi integrazione, modifica e/o deroga al presente Contratto sarà valida solo se redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti. 10.4. Il mancato esercizio di uno o più diritti nascenti dal Contratto non potrà, in alcun modo, essere inteso come rinuncia a far valere successivamente tali diritti. 10.5. Il presente Contratto e i relativi Accordi di servizio sono regolati dalla legge italiana. Per qualunque controversia relativa alla stipulazione, alla validità, all’efficacia, all’interpretazione, all’esecuzione e allo scioglimento del presente Contratto e dei relativi accordi di Servizio nonché di tutti gli aspetti economici e finanziari da esso derivanti, le Parti concordano che competente a giudicare è esclusivamente il foro di LECCE. 10.6. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N°. 196/03 la SOCIETÀ informa l’ESERCENTE che i dati personali forniti saranno raccolti e trattati con modalità informatiche e/o cartacee e saranno utilizzati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell’ESERCENTE. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui l’art. 7. e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali, e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei sui dati, nonché opporsi al loro utilizzo per le finalità qui indicate. Le finalità di trattamento saranno le seguenti: registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, comunicazione, cancellazione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Art. 11. TRATTAMENTO DATI Tutti i dati personali, la cui eventuale comunicazione da parte dell’utente sarà necessaria per lo svolgimento delle Attività, saranno trattati in maniera completamente automatica dall’IMPRESA e attraverso il portale web www.brokerissimo.com o mezzo telefono fax o posta elettronica. La stessa informativa è stata data ed è sempre disponibile sul sito indicato. Ai fini della L.196/2003 il PARTNER sarà consolidato quale incaricato del trattamento da parte dell’IMPRESA; pertanto, qualora nello svolgimento delle Attività il PARTNER dovesse venire in possesso di dati personali, lo stesso s’impegna ad utilizzarli e trattarli solo per le finalità previste dal presente Contratto e dei relativi Accordi di Servizio.

Luogo e data [Luogo3] [giorno3]/[mese3]/[anno3] Timbro e firma del richiedente